Comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori

COS’È UNA CER?

Una comunità energetica rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico i cui soci o membri con potere di controllo all’interno della CER possono essere cittadini, piccole e medie imprese (per le quali la partecipazione alla CER non costituisca l’attività commerciale e industriale principale), enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono, tramite i loro consumi, l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fonte rinnovabile.

La CER è un soggetto giuridico autonomo il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

ll ruolo di Referente per una CER può essere svolto dalla stessa Comunità nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. 

In alternativa il ruolo del Referente può essere svolto:

  • da un produttore, membro della CER
  • da un cliente finale, membro della CER
  • da un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

In una CER l’energia elettrica rinnovabile viene condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, connessi alla medesima cabina primaria, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

CHI PUÒ FAR PARTE DI UNA CER?

Non tutti possono essere membri e soci di una CER:

POSSONO ESSERE MEMBRI O SOCI CON POTERE DI CONTROLLO IN UNA CERNON POSSONO ESSERE MEMBRI O SOCI DI UNA CER
persone fisiche, piccole e medie imprese per le quali la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali: Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, amministrazioni locali contenute nell’elenco ISTAT, Enti di ricerca e formazione, Enti del terzo settore e di protezione ambientale, Enti religiosi situati nel territorio dei Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione della CER.amministrazioni centrali – grandi Imprese – Imprese private con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00

IL PERIMETRO E GLI IMPIANTI DI UNA CER

La CER può gestire una o più configurazioni di autoconsumo.

Tutti i punti di prelievo e immissione degli impianti nel perimetro della singola configurazione devono essere localizzati nell’area afferente alla stessa cabina primaria. La Mappa interattiva delle cabine primarie consente di localizzare le aree convenzionali e di verificare che i punti di connessione siano inclusi nell’area sottesa alla stessa cabina primaria.

Possono essere inseriti nelle configurazioni più impianti o potenziamenti di impianto a fonte rinnovabile, anche dotati di sistemi di accumulo

Gli impianti possono essere messi a disposizione anche da un produttore terzo, non socio o membro della CERIn ogni caso tutti gli impianti della configurazione devono essere nella disponibilità e sotto il controllo della CER.

CONTRIBUTI ECONOMICI

Le CER possono accedere ai contributi economici previsti facendo richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso al GSE.

I contributi economici spettanti sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione di CER, e sono:

  • il corrispettivo di valorizzazione, definito dall’ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull’energia elettrica autoconsumata
  • la tariffa premio riconosciuta sull’energia condivisa incentivata

I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l’energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).

LE AGEVOLAZIONI CONCESSE

L’impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:

  • essere di nuova costruzione o un potenziamento di impianto esistente
  • avere una potenza non superiore a 1 MW
  • essere ubicato in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta)
  • avere data di avvio dei lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo
  • disporre del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ove previsto
  • disporre del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto
  • essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppi di autoconsumatori di cui l’impianto farà parte
  • entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026
  • rispettare i requisiti sugli impianti di produzione ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm) e dal tagging climatico
  • essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di Comunità energetiche rinnovabili (CER) o di Gruppo di autoconsumatori per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante.

COME PRESENTARE RICHIESTA

La richiesta di accesso al contributo deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro il 30 novembre 2025 (fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili) attraverso il portale SPC – Comunità Energetiche e Autoconsumo, disponibile nell’area clienti.

L’invio della richiesta deve essere effettuato dal soggetto beneficiario, soggetto dotato di autonomia patrimoniale, che sostiene l’investimento per la realizzazione o per il potenziamento dell’impianto:

  • nel caso di una CER, il soggetto beneficiario è la medesima CER o un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER;
  • nel caso di un Gruppo di autoconsumatori, il soggetto beneficiario è il legale rappresentante dell’edificio o condominio o un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo.

Prima dell’invio della richiesta di accesso al contributo PNRR, le CER e i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l’accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti.

Il Beneficiario dovrà allegare la documentazione relativa all’impianto di produzione per il quale sta presentando richiesta, elencata nell’Allegato 3 delle Regole operative.

Dovranno essere rispettati tutti i requisiti riportati nelle Regole in particolare la verifica del rispetto dei requisiti derivanti dal principio DNSH sarà effettuata sulla base delle check list disponibili nelle sezioni dedicate: check list ex-antecheck list-ex post

Il GSE conclude l’istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta, al netto dei tempi imputabili al Soggetto beneficiario o ad altri soggetti interpellati dal GSE.

Il GSE trasferisce al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica le risultanze delle istruttorie condotte e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenza, emana il decreto di concessione che viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. A valle della registrazione del decreto di concessione da parte della Corte dei Conti, al fine di perfezionare l’ammissione al finanziamento e sancire l’avvio del progetto, il Soggetto beneficiario dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto attraverso la sottoscrizione dell’atto d’obbligo.

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

A seguito della sottoscrizione dell’atto d’obbligo sul portale informatico del GSE, il Soggetto beneficiario può richiedere il contributo in conto capitale.

Entro 30 gg dall’avvio dei lavori il soggetto Beneficiario dovrà comunicare, attraverso il Portale informatico del GSE, la data di avvio lavori.

Per impianti di Potenza ≤ 200 kW il soggetto Beneficiario può richiedere:

Opzione 1

  • un’anticipazione fino al 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell’atto di concessione;
  • il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante.

Opzione 2:

  • il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.

Per impianti di 200 kW < Potenza ≤ 1000 kW il soggetto Beneficiario può richiedere:

Opzione 1

  • un’anticipazione fino al 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell’atto di concessione;
  • il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante.

Opzione 2

  • l’erogazione del 40% del contributo massimo erogabile (quota intermedia);
  • il saldo della quota rimanente del contributo in conto capitale spettante.

Opzione 3:

  • il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.

Si rimanda alle Regole per maggiori dettagli.

Si precisa che l’erogazione della quota a saldo potrà, tuttavia, avvenire solo al termine dell’istruttoria e della stipula del contratto per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, in relazione alla configurazione nell’ambito della quale è ricompreso l’impianto/UP per il quale è richiesto il contributo PNRR.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, nel limite del costo di investimento massimo di riferimento indicato nel Decreto CACER:

  1. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
  2. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
  3. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio
  4. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
  5. connessione alla rete elettrica nazionale
  6. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni
  7. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera
  8. direzioni lavori, sicurezza
  9. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto

Le spese di cui alle lettere da f) a i) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Inoltre, le spese devono essere sostenute successivamente all’avvio dei lavoripena la loro inammissibilità

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile, fermi restando i massimali di spesa previsti dal Decreto CACER, indicati nella tabella seguente.

Potenza impiantoMassimale
P≤20 kW1500 €/kW
20 kW<P≤200 kW1200 €/kW
200 kW<P≤600 kW1100 €/kW
600 kW<P≤1000 kW1050 €/kW

La determinazione del contributo in conto capitale massimo erogabile verrà, quindi, effettuata considerando il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il massimale di spesa stabilito dal Decreto CACER, tenendo conto di quanto previsto ai fini dell’eventuale cumulabilità con altri contributi in conto capitale.

Il valore sarà indicato nell’atto di concessione emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’ammontare del contributo in conto capitale spettante sarà rideterminato al momento dell’erogazione a saldo, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e non potrà essere superiore a quanto previsto nell’atto di concessione.

CORRISPETTIVI A COPERTURA DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA

Il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria come previsto dal Decreto MASE n° 106 del 15 marzo 2024

  • 50 euro per impianti fino a 20 kW;
  • 450 euro per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.300 euro per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 2.300 euro per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

CUMULABILITÀ

Il contributo PNRR è cumulabile con:

  • altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea, di intensità non superiore al 40%
  • i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni
  • la tariffa incentivante ai sensi del Decreto CACER decurtata, secondo quanto previsto dalle Regole, in ragione dell’intensità del contributo ricevuto

Il contributo PNRR non è cumulabile con:

  • incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante ai sensi del Decreto CACER
  • Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.
  • detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
  • altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea
  • altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale

La materia è molto complessa anche in virtù delle variazioni alla normativa (si presume che il limite dei Comuni venga elevato a 30.000). Pertanto per richieste ad approfondimenti scrivi a: info@gianlucafontanella.com

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